Codice etico - Un Sogno di viaggio

Premessa

Il presente Codice Etico è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci in data 30.01.2026

Esso resterà in vigore per tutta la durata della società e costituisce espressione della volontà sostanziale della stessa, essendo stato oggetto di esame, trattativa e formale approvazione da parte degli organi societari competenti.

Il Codice Etico non intende disciplinare in modo esaustivo ogni possibile situazione operativa, ma definisce i principi, i valori e le regole di condotta cui tutti i destinatari devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

Per garantirne efficacia e vincolatività:

  • il Codice sarà consegnato, portato a conoscenza e sottoscritto da dipendenti, collaboratori e consulenti entro 15 giorni dal ricevimento;
  • sarà diffuso a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la società;
  • nei futuri contratti e accordi sarà espressamente richiamato e sottoscritto unitamente agli stessi.

Il Codice è consultabile presso la sede legale, le sedi operative della società e sul sito internet unsognodiviaggio.com.

Articolo 1 – Finalità

Il Codice Etico di Un Sogno di Viaggio definisce l’insieme dei principi e delle regole di comportamento la cui osservanza è fondamentale per il corretto funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della società.

Esso mira a:

  • chiarire le responsabilità etiche e sociali della società;
  • soddisfare le aspettative degli stakeholder;
  • promuovere elevati standard di professionalità;
  • prevenire comportamenti contrari alla legge e ai valori aziendali.

Tutte le attività societarie devono essere svolte nel rispetto della legalità, dell’imparzialità e della leale concorrenza, garantendo trasparenza, correttezza, tracciabilità e verificabilità delle operazioni.

Il comportamento dei destinatari deve essere coerente con le politiche aziendali e ispirato a collaborazione, responsabilità sociale e pieno rispetto della normativa vigente.

Articolo 2 – Destinatari

Il Codice Etico si applica a:

  • dipendenti;
  • collaboratori;
  • consulenti;
  • fornitori;
  • partner;
  • qualsiasi soggetto che operi, direttamente o indirettamente, per il perseguimento degli obiettivi aziendali.

Tutti i destinatari sono tenuti a conoscerne il contenuto, a rispettarlo e a contribuire al suo miglioramento.

Il Codice si applica anche alle piattaforme social riconducibili alla società.

Articolo 3 – Principi e doveri etici

I principi fondamentali della società sono:

  • rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e internazionali;
  • lealtà verso la società;
  • correttezza, onestà, educazione e rispetto nei rapporti interni ed esterni;
  • professionalità e diligenza;
  • riservatezza e imparzialità;
  • equità e valorizzazione delle persone;
  • divieto di discriminazioni (età, sesso, orientamento sessuale, religione, disabilità, opinioni politiche, ecc.);
  • tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente;
  • rispetto delle leggi, degli usi e dei costumi dei Paesi di viaggio;
  • tutela della flora e fauna dei luoghi visitati.

Sono espressamente vietati:

  • consumo di alcol durante l’orario di lavoro;
  • utilizzo di sostanze stupefacenti;
  • linguaggio offensivo o irrispettoso;
  • comportamenti che compromettano il rapporto professionale;
  • condotte riconducibili a mobbing o stalking;
  • rapporti sessuali con clienti o colleghi durante l’orario di lavoro o nei viaggi organizzati.

La società promuove l’applicazione concreta di tali valori, rafforzando fiducia e coesione interna.

Articolo 4 – Politica societaria e doveri dei destinatari

Impegni della società

Un Sogno di Viaggio si impegna a:

  • garantire pari opportunità senza discriminazioni;
  • prevenire molestie e comportamenti lesivi della dignità;
  • promuovere formazione e aggiornamento professionale;
  • tutelare i dati personali nel rispetto del GDPR;
  • garantire salute e sicurezza sul lavoro;
  • non utilizzare lavoro minorile né collaborare con soggetti che lo impiegano.

Doveri di dipendenti e collaboratori

I destinatari devono:

  • svolgere le proprie mansioni con responsabilità e senza deleghe improprie;
  • rispettare orari e obblighi contrattuali;
  • non operare sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti;
  • contribuire a un clima lavorativo positivo;
  • utilizzare correttamente beni e strumenti aziendali;
  • non utilizzare risorse aziendali per scopi personali o illeciti;
  • mantenere riservatezza su informazioni aziendali;
  • rispettare il codice disciplinare, il CCNL e la normativa vigente;
  • non svolgere attività in concorrenza con la società;
  • non accettare o offrire vantaggi indebiti;
  • collaborare alla prevenzione dei rischi;
  • garantire correttezza fiscale e amministrativa.

Articolo 5 – Rapporti con terzi

I destinatari devono operare per la massima soddisfazione del cliente, fornendo informazioni corrette, complete e cortesi.

Fornitori e partner sono selezionati secondo criteri di affidabilità e coerenza con i principi del Codice.

I rapporti con i media sono riservati ai soggetti autorizzati. È vietato rilasciare dichiarazioni non autorizzate.

Articolo 6 – Informazioni riservate

Dati, documenti, progetti, know-how e informazioni aziendali devono essere custoditi con la massima attenzione.

L’accesso è consentito solo ai soggetti autorizzati.

Il dovere di riservatezza vale anche nei rapporti con stampa e terzi.

Articolo 7 – Sistema di controllo

La società adotta un sistema di controllo interno volto a:

  • prevenire comportamenti illeciti;
  • garantire trasparenza e legalità;
  • monitorare i rischi.

La funzione di controllo è attribuita all’Amministratore o a suo delegato.

Articolo 8 – Violazioni

La violazione del Codice compromette il rapporto fiduciario con la società.

È obbligo di ogni destinatario segnalare comportamenti non conformi.

È garantita la riservatezza del segnalante e la tutela contro ritorsioni.

Articolo 9 – Sistema sanzionatorio

Le violazioni comportano:

  • sanzioni disciplinari (per dipendenti);
  • applicazione delle clausole contrattuali (per consulenti, fornitori, partner);
  • eventuale risarcimento danni;
  • risoluzione del rapporto nei casi più gravi.

Articolo 10 – Patto di non concorrenza

Durante il rapporto, è vietato svolgere attività in concorrenza con la società.

Si applicano l’art. 2105 c.c., il CCNL e le norme sull’obbligo di fedeltà.

La società può stipulare patti di non concorrenza post-contrattuali nei limiti di legge.

Articolo 11 – Riservatezza

Tutta la documentazione tecnica e metodologica è riservata.

Alla cessazione del rapporto, devono essere restituite credenziali e informazioni entro 7 giorni.

La violazione comporta responsabilità e possibile azione legale per risarcimento.

Articolo 12 – Clausole finali

L’eventuale invalidità di una clausola non incide sulla validità delle altre.

Ogni controversia sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Lecce.

Il presente Codice esprime la volontà formale della società ed è stato approvato dagli organi competenti.

Lecce, lì 30.01.2026